Questa settimana vogliamo parlarvi dei termini di commercio internazionale più utilizzati: Ex works, FCA, FAS, FOB, C&F, che danno interpretazione uniforme, costante e autentica dei termini mercantili. Ogni termine consente le sue responsabilità, i suoi obblighi, ma anche i suoi vantaggi e rischi che bisogna sapere prima di chiudere il contratto. INCOTERMS disciplinano due aspetti fondamentali per le transazioni commerciali internazionali:
- la ripartizione dei costi di trasporto
- la ripartizione dei rischio di perdita o danneggiamento della merce in transito.
EXW FRANCO FABBRICA (….luogo convenuto) Ex works
“Nel termine “FRANCO FABBRICA” il venditore adempie l’obbligo di consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali (quali ad esempio stabilimento, fabbrica, deposito etc.) . Salvo diverso accordo da inserire con patto esplicito fra le parti, il venditore non è tenuto né a sdoganare la merce per l’esportazione né a caricarla sul mezzo di trasporto fornito dal compratore. Il compratore deve quindi sopportare tutte le spese e i rischi per portare la merce dai locali del venditore alla località di destinazione desiderata. Questo incoterm comporta per il venditore il minimo livello di obblighi.”
FCA FRANCO VETTORE (….luogo convenuto) Free carrier
“Nel termine “FRANCO VETTORE” il venditore adempie l’obbligo di consegna col rimettere la merce sdoganata all’esportazione al vettore, designato dal compratore, nel luogo o nel punto convenuto. Se il compratore non ha indicato un punto preciso, il venditore è libero di scegliere il punto in cui il vettore dovrà prendere in consegna la merce all’interno della località o zona convenuta.
Il venditore è responsabile del caricamento solo se la consegna è effettuata nei suoi locali.
Se la consegna avviene in qualsiasi altro luogo, il venditore non è responsabile per lo scaricamento.
Nell’ipotesi che il compratore chieda al venditore di consegnare la merce ad una persona diversa dal vettore, si ritiene che il venditore abbia ottemperato all’obbligo di consegna quando la merce è stata rimessa a tale soggetto.
La clausola FCA può essere utilizzata per qualsiasi modalità di trasporto compresa quella multimodale.”
FOB FRANCO A BORDO (…porto di imbarco convenuto) Free on board
“Nel termine “FRANCO A BORDO” il venditore adempie l’obbligo di consegna nel momento in cui la merce ha oltrepassato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. A partire da questo momento tutte le spese ed i rischi di perdita o danneggiamento della merce sono a carico del compratore. Il venditore deve provvedere allo sdoganamento della merce per l’esportazione. Questa clausola non prevede obblighi per quanto riguarda la stipulazione del contratto di assicurazione. Il termine FOB può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Non va pertanto mai usato nei trasporti aerei come talvolta erroneamente avviene. Quando la murata della nave non è utilizzata come linea discriminante, l’uso del termine FCA (franco vettore) risulterebbe più appropriato.”
FAS FRANCO LUNGO BORDO ( …porto di imbarco convenuto) Free alongside ship
“Nel termine “FRANCO LUNGO BORDO” il venditore adempie l’obbligo di consegna col mettere la merce sottobordo della nave sulla banchina o sui mezzi galleggianti nel porto di imbarco convenuto. A partire da quel momento tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alle merci devono essere sopportate dal compratore. Nel termine FAS l’onere dello sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore (nelle precedenti edizioni degli incoterms tale onere era a carico del compratore). Questa clausola non prevede obblighi per quanto riguarda la stipulazione del contratto di assicurazione. Il termine FAS può essere usato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.”
CFR COSTO E NOLO (…porto di destinazione convenuto) Cost and freight .
“Nel termine “COSTO E NOLO” il venditore adempie l’obbligo di consegna, come nella precedente clausola FOB, nel momento in cui la merce ha oltrepassato la murata della nave nel porto d’imbarco convenuto. Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma il rischio di perdita o di danni alla merce, come pure ogni spesa addizionale dovuta per fatti accaduti dopo che la merce sia stata consegnata a bordo della nave, si trasferisce dal venditore al compratore dal momento in cui la merce ha superato la murata della nave nel porto di imbarco. Nel termine CFR lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. Questo termine può essere usato solo nel caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Quando la murata della nave non serve da linea discriminante (ad esempio trasporto containerizzato), l’uso del termine CPT (trasporto pagato fino a…) risulterebbe più appropriato.”
Fonte: Incoterms® 2010”